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Ordinanza — n. 34750/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34750/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Although the defendant argued that personal filing was a constitutional right, the court upheld the statutory requirement for legal representation in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The right to appeal to the Court of Cassation requires representation by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible without violating constitutional guarantees of defense.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing defense qualified defense attorney requirement legal representation in cassation procedural costs and fine abbandono del procedimento per truffa diritto di ottenere una decisione difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 640 cod. pen
La CORTE di APPELLO di MILANO con sentenza in data 06/10/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI in data 20/01/2020 nei confronti di ZARPELLON ROSELLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.
articolo 616 c.p
Làinammissibilità del ricorso determina, a norma deÙarticolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di i.3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di MILANO con sentenza in data 06/10/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LODI in data 20/01/2020 nei confronti di ZARPELLON ROSELLA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, di persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Làinammissibilità del ricorso determina, a norma deÙarticolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di i.3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTI