Ordinanza — n. 34749/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASVI AHMED nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA con la sentenza in epigrafe applicava a GASVI AHMED la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 CP. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'erronea qualificazione dei fatti contestati e la violazione di legge relativamente ad uno degli oggetti rinvenuti. Il ricorso è inammissibile. Per costante giurisprudenza, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci - come nel caso di specie - errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. n. 33145 del 08/10/2020 - dep. 25/11/2020 - Rv. 279842).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASVI AHMED nato il 13/09/1972 avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA con la sentenza in epigrafe applicava a GASVI AHMED la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 CP. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'erronea qualificazione dei fatti contestati e la violazione di legge relativamente ad uno degli oggetti rinvenuti. Il ricorso è inammissibile. Per costante giurisprudenza, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci - come nel caso di specie - errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. n. 33145 del 08/10/2020 - dep. 25/11/2020 - Rv. 279842).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Co