Ordinanza — n. 34748/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC MILUNKA nato il 18/12/1980 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CUNEOade16:18/10/2015, riducendo la pena inflitta a NIKOLIC MILUNKA in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso contestatogli. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34748/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CUNEOade16:18/10/2015, riducendo la pena inflitta a NIKOLIC MILUNKA in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso contestatogli. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC MILUNKA nato il 18/12/1980 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di CUNEOade16:18/10/2015, riducendo la pena inflitta a NIKOLIC MILUNKA in relazione ai reati di truffa aggravata in concorso contestatogli. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen, Premesso che la sentenza è conseguenza dell'accordo tra le parti, il motivi di ricorso sulla responsabilità - formulato peraltro in termini generici - è inammissibile. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020 - Rv. 278170).
L'accertamento di responsabilità, per motivi relativi alla valutazione delle prove, costituiva oggetto di censura in appello, alla quale l'imputato ha in seguito rinunciato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Co