Cassation appeal dismissed as late filed, exceeding the fifteen-day statutory deadline for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed fifteen days after the appellate judgment became final. The appellant, Spagnuolo Marco, argued for legal violations regarding aggravated robbery and recidivism, but the court noted the filing date of December 16, 2020, exceeded the statutory limit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law from the date the appellate judgment becomes final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO MARCO nato a FOGGIA il 23/01/1995 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI con sentenza in data 07/10/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FOGGIA in data 14/09/2018 nei confronti di SPAGNUOLO MARCO in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e di porto di arma da taglio. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensortdi fiducia, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente all'omessa applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., all'applicazione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al mancato rilievo della prescrizione.
Il ricorso è tardivo, perché proposto oltre il termine di legge (quindici giorni dalla lettura in udienza del dispositivo e della motivazione), come da attestazione di cancelleria: a fronte del deposito del 07/10/2020 e della conseguente dichiarazione di irrevocabilità in data 23/10/2020/, l'impugnazione risulta depositata il 16/12/2020. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Preiiente Ui•OÀ/ILN S