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Ordinanza — n. 34746/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34746/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for aggravated robbery and misappropriation, arguing the trial court failed to acquit him under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory violations, excluding general claims of non-existence of acquittal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they allege specific statutory violations of law enumerated in the law, excluding general claims of non-existence of acquittal grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility Article 448 criminal procedure Article 129 acquittal statutory limitations review commisurazione della pena per rapina altri reati tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA con sentenza in data 25/11/2020 applicava nei confronti di MILANO SAMMI LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6, sent. n. 1032 del 07/11/2019
103 - in epoca antecedente alla commissione di tutti i reati in oggetto - limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Cass. sez. 6, sent. n. 1032 del 07/11/2019 - dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANO SAMMI LUCA nato a NIZZA MONFERRATO il 26/03/1993 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA con sentenza in data 25/11/2020 applicava nei confronti di MILANO SAMMI LUCA la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen, in relazione ai reati di rapina aggravata, tentata e consumata, e di appropriazione indebita, di cui ai capi da a) ad i) della rubrica.

2. Avverso la pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 - in epoca antecedente alla commissione di tutti i reati in oggetto - limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo Cass. sez. 6, sent. n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 13/01/2020 - Rv. 278337).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIG