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Ordinanza — n. 34745/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIONISI SANDRO nato a ROMA il 02/06/1970 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di VELLETRI del 05/07/2017, riducendo la pena inflitta a DIONISI SANDRO in relazione ai reati di falso, truffa e ricettazione contestati ai capi da A) a M) della rubrica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge perché la corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento in ordine al reato ex art. 494 cod. pen. trattandosi di falso cd. grossolano.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 494 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di VELLETRI del 05/07/2017, riducendo la pena inflitta a DIONISI SANDRO in relazione ai reati di falso, truffa e ricettazione contestati ai capi da A) a M) della rubrica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge perché la corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento in ordine al reato ex art. 494 cod. pen. trattandosi di falso cd. grossolano.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ricorso per cassazione motivi di cassazione denuncia mendace risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 494 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge perché la corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento in ordine al reato ex art. 494 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIONISI SANDRO nato a ROMA il 02/06/1970 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di VELLETRI del 05/07/2017, riducendo la pena inflitta a DIONISI SANDRO in relazione ai reati di falso, truffa e ricettazione contestati ai capi da A) a M) della rubrica. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge perché la corte territoriale avrebbe dovuto pronunziare sentenza di proscioglimento in ordine al reato ex art. 494 cod. pen. trattandosi di falso cd. grossolano.

Il ricorso è trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Poichè la sentenza si basa sull'accordo tra le parti, il motivOdi ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta di falso è inammissibile. Eti infatti inammissibile in base al costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale jà il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Cass. sez. 6,i sent. n. 41254 del 04/07/2019 - dep. 08/10/2019 - Rv. 277196); in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è infatti limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass.

Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO DEPOSITATA