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Ordinanza — n. 34744/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34744/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34744/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANE ABDELMAJID nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 11/04/1969 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VERCELLI con sentenza in data 24/11/2020 applicava nei confronti di ALBANE ABDELMAJID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reato di cui ai capi A, B, C della rubrica (rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in relazione ai reato di cui ai capi A, B, C della rubrica (rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina responsabilità penale infrazione privilegiata permesso di promuovere un procedimento penale allontanamento malgrado rischio di persecuzione guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VERCELLI con sentenza in data 24/11/2020 applicava nei confronti di ALBANE ABDELMAJID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANE ABDELMAJID nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 11/04/1969 avverso la sentenza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di VERCELLI con sentenza in data 24/11/2020 applicava nei confronti di ALBANE ABDELMAJID la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reato di cui ai capi A, B, C della rubrica (rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali).

2. Avverso la decisione del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, di persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Ilinammissibilità del ricorso determina, a norma delllarticolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di 2.3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021