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Ordinanza — n. 34743/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34743/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOARE ELISABETA nato il 26/06/1999 SURU SPARTACUS nato il 14/09/1997 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA del 07/02/2020, riducendo la pena inflitta a SOARE ELISABETA e SURU SPARTACUS in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA del 07/02/2020, riducendo la pena inflitta a SOARE ELISABETA e SURU SPARTACUS in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena gravi addebiti penali ripudiazione sanzioni penali ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA del 07/02/2020, riducendo la pena inflitta a SOARE ELISABETA e SURU SPARTACUS in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
276102) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SOARE ELISABETA nato il 26/06/1999 SURU SPARTACUS nato il 14/09/1997 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA del 07/02/2020, riducendo la pena inflitta a SOARE ELISABETA e SURU SPARTACUS in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità ed al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione da dichiararsi inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Premesso che la sentenza è conseguenza dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass.

Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il,y id SERG DI PAOLA DEPOSITATA IN CANCEL t