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Ordinanza — n. 34742/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34742/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified lawyer. Although the defendant argued the personal filing right was constitutionally violated, the court confirmed that post-2017 reforms require legal representation for appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 c.p.p.; The right to file a cassation appeal personally was abolished by legislative reform, and the requirement for a qualified lawyer does not violate constitutional defense rights.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified lawyer requirement defense rights limitation procedural costs award diritto a un difensore patrocinio obbligatorio diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 cod. proc. pen
L4inammissibilità del ricorso determina, a norma deÙarticolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di 2,3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUCHIKH EL HASSAN nato il 23/03/1984 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di VENEZIA con sentenza in data 17/07/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA in data 10/06/2019 nei confronti di OUCHIKH EL HASSAN, confermava la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di tentato furto aggravato, riducendo la pena previa esclusione della recidiva.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, di persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, -da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L4inammissibilità del ricorso determina, a norma deÙarticolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di 2,3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Prei, ente TATA SERG rI PAOLA