Ordinanza — n. 34741/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADR YOUSSEF nato il 16/12/1996 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO 'i La CORTE di APPELLO di TORINO con sentenza in data 04/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA in data 12/04/2019 nei confronti di BADR YOUSSEF in relazione al reato di cui all'art. 635, comma secondo cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 34741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 635, comma secondo cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADR YOUSSEF nato il 16/12/1996 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 'i La CORTE di APPELLO di TORINO con sentenza in data 04/11/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA in data 12/04/2019 nei confronti di BADR YOUSSEF in relazione al reato di cui all'art. 635, comma secondo cod. pen.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha* proposto ricorso per cassazione l'imputato, di persona 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estenso