Ordinanza — n. 34738/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/07/1997 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO 4 La CORTE APPELLO di PALERMO con sentenza in data 16/07/2020 confermava la condanna alla * pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO in data 27/11/2019 nei confronti di BRUNO GIUSEPPE in relazione al reato contestato di rapina aggravata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Usinammissibilità del ricorso determina, a norma delliarticolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C .3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/07/1997 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 4 La CORTE APPELLO di PALERMO con sentenza in data 16/07/2020 confermava la condanna alla * pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO in data 27/11/2019 nei confronti di BRUNO GIUSEPPE in relazione al reato contestato di rapina aggravata.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, di persona.
3. Itricoraè inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
4. Usinammissibilità del ricorso determina, a norma delliarticolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C .3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO Il Pre; • nte SERG 1951 PAOLA DEPOSITATA IN CM,ICELLERIA