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Ordinanza — n. 34737/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34737/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESBESSI ABDEREZEK nato il 07/06/1982 avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; • E IN DIRITTO Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con la sentenza in epigrafe applicava a BESBESSI ABDEREZEK la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione perché costituita da formule di stile. Il ricorso è inammissibile, attesa la genericità del motivo con il quale si denuncia per un verso la mancanza della motivazione - a fronte di argomentazioni che, preso atto dell'accordo delle parti, attestano la corretta qualificazione giuridica dei fatti, l'insussistenza di elementi per un proscioglimento immediato ed una verifica sulla legalità del trattamento sanzionatorio - e per altro l'erronea applicazione della recidiva nel calcolo della pena, senza considerare il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza effettuato a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34737/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena commisurazione della pena per rapina motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con la sentenza in epigrafe applicava a BESBESSI ABDEREZEK la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESBESSI ABDEREZEK nato il 07/06/1982 avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con la sentenza in epigrafe applicava a BESBESSI ABDEREZEK la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione perché costituita da formule di stile. Il ricorso è inammissibile, attesa la genericità del motivo con il quale si denuncia per un verso la mancanza della motivazione - a fronte di argomentazioni che, preso atto dell'accordo delle parti, attestano la corretta qualificazione giuridica dei fatti, l'insussistenza di elementi per un proscioglimento immediato ed una verifica sulla legalità del trattamento sanzionatorio - e per altro l'erronea applicazione della recidiva nel calcolo della pena, senza considerare il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza effettuato a seguito del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACC-HIO ULD1/4_,Li(A Il Preente SERGIi PAOLA