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Ordinanza — n. 34736/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34736/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34736/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC ZARKO nato a ARZANO il 03/10/1973 SULEJMANOVIC HASNIJA nato il 15/01/1969 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di ROMA del 06/12/2019 riducendo la pena inflitta a HADZOVIC ZARKO e SULEJMANOVIC HASNIJA, in relazione ai reati di rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la pronunzia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34736/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di ROMA del 06/12/2019 riducendo la pena inflitta a HADZOVIC ZARKO e SULEJMANOVIC HASNIJA, in relazione ai reati di rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la pronunzia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva gravi addebiti penali motivi di cassazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la pronunzia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HADZOVIC ZARKO nato a ARZANO il 03/10/1973 SULEJMANOVIC HASNIJA nato il 15/01/1969 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di ROMA del 06/12/2019 riducendo la pena inflitta a HADZOVIC ZARKO e SULEJMANOVIC HASNIJA, in relazione ai reati di rapina aggravata e di resistenza a pubblico ufficiale. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la pronunzia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

I ricorsi sono inammissibili. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugna2ione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass.

Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Egfensore LUIGI AGOS