Ordinanza — n. 34735/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI del 19/06/2012, riducendo la pena inflitta a ESPOSITO CIRO in relazione al reato di ricettazione in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI del 19/06/2012, riducendo la pena inflitta a ESPOSITO CIRO in relazione al reato di ricettazione in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI del 19/06/2012, riducendo la pena inflitta a ESPOSITO CIRO in relazione al reato di ricettazione in concorso. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo l'inosservanza della legge penale ed il vizio di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Premesso che la sentenza impugnata è conseguenza dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass.
Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). Nel caso in esame, quindi, l'ambito circoscritto dell'impugnazione, per i profili inerenti al trattamento sanzionatorio, esclude la possibilità di estenderne la portata al giudizio di responsabilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore