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Ordinanza — n. 34734/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34734/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34734/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURAYA KHALIFA nato il 26/01/1993 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO Con ordinanza della Corte di Cassazione del 23/11/2020 (n.37722/2020) veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Bouraya Khalifa avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Gip Tribunale di Sondrio in data 09/10/2019, di applicazione della pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Affermava la Corte che: - a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti era ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il vizio dedotto (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in relazione alla mancata sostituzione della pena con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) non riguardava il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, atteso che tale profilo concerneva unicamente la pena da applicare e non, come nel caso in esame, la sostituzione della prima con una sanzione sostitutiva, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; né del resto la legge consentiva di subordinare, come nel caso previsto dall'art. 445, comma 3 cod. proc. pen. per la sospensione condizionale, alla citata sostituzione la conclusione dell'accordo.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 445, comma 3 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34734/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la pronuncia di inammissibilità ha proposto ricorso straordinario il difensore di fiducia del Bouraya, eccependo con un unico motivo l'omessa notificazione al difensore dell'udienza camerale. Il ricorso è inammissibile perché presentato dal difensore privo di procura speciale. Il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (da ultimo, Cass.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate errori materiali insufficienza materiale difetto di legittimazione del ministero pubblico lacune probatorie grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Con ordinanza della Corte di Cassazione del 23/11/2020 (n.37722/2020) veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Bouraya Khalifa avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 445, comma 3 cod. proc. pen
art. 625-bis cod. proc. pen
Il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURAYA KHALIFA nato il 26/01/1993 avverso l'ordinanza del 23/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con ordinanza della Corte di Cassazione del 23/11/2020 (n.37722/2020) veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Bouraya Khalifa avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Gip Tribunale di Sondrio in data 09/10/2019, di applicazione della pena di un anno e due mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Affermava la Corte che: - a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti era ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il vizio dedotto (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza in relazione alla mancata sostituzione della pena con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) non riguardava il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, atteso che tale profilo concerneva unicamente la pena da applicare e non, come nel caso in esame, la sostituzione della prima con una sanzione sostitutiva, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; né del resto la legge consentiva di subordinare, come nel caso previsto dall'art. 445, comma 3 cod. proc. pen. per la sospensione condizionale, alla citata sostituzione la conclusione dell'accordo.

Avverso la pronuncia di inammissibilità ha proposto ricorso straordinario il difensore di fiducia del Bouraya, eccependo con un unico motivo l'omessa notificazione al difensore dell'udienza camerale. Il ricorso è inammissibile perché presentato dal difensore privo di procura speciale. Il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (da ultimo, Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 18315 del 25/03/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276039). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 IL r12.£4 EA3-sy- Il Co