Ordinanza — n. 34733/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMI GIANFRANCO nato a GELA il 10/07/1967 avverso la sentenza del 14/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO con la sentenza in epigrafe applicava a TREMI GIANFRANCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F della rubrica (rapine, tentate e consumate; furti). Avverso la sentenza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la pronuncia impugnata, con riferimento al furto del telefono cellulare di cui al capo F), nonché il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli atti d'indagine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34733/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il vizio di motivazione - eccepito peraltro in termini del tutto generici - esula dai motivi previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. in tema di ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREMI GIANFRANCO nato a GELA il 10/07/1967 avverso la sentenza del 14/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO con la sentenza in epigrafe applicava a TREMI GIANFRANCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F della rubrica (rapine, tentate e consumate; furti). Avverso la sentenza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la pronuncia impugnata, con riferimento al furto del telefono cellulare di cui al capo F), nonché il vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli atti d'indagine.
Il ricorso è inammissibile. Dal testo della sentenza impugnata si evince infatti che la pena è stata determinata tenendo conto del reato sub F), anch'esso oggetto della richiesta di applicazione della difesa, accettata dal P.M. (in tal senso, in motivazione, l'elenco dei reati, la determinazione del trattamento sanzionatorio per ciascuno di essi, la riduzione applicata per il rito ; ertehe ). . I rilievi sul mancato riconoscimento dei presupposti per un'ulteriore riduzione di pena sono del pari inammissibili riguardando non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Cass. sez. 5, sent. n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019 - Rv. 276509).
Il vizio di motivazione - eccepito peraltro in termini del tutto generici - esula dai motivi previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. in tema di ricorso per cassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI A