Ordinanza — n. 34730/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STELLA MARIA LUISA nato a BENEVENTO il 03/05/1971 GRAVANTE MARIO nato a RECALE il 25/04/1967 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigtiere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 13/11/2018, riducendo la pena inflitta a STELLA MARIA LUISA e GRAVANTE MARIO in relazione ai reati ascritti. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Stella Maria Luisa ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 13/11/2018, riducendo la pena inflitta a STELLA MARIA LUISA e GRAVANTE MARIO in relazione ai reati ascritti. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Stella Maria Luisa ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STELLA MARIA LUISA nato a BENEVENTO il 03/05/1971 GRAVANTE MARIO nato a RECALE il 25/04/1967 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigtiere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 13/11/2018, riducendo la pena inflitta a STELLA MARIA LUISA e GRAVANTE MARIO in relazione ai reati ascritti. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. Stella Maria Luisa ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Gravante Mario ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale in relazione ai profili non oggetto di rinunzia (ridimensionamento del trattamento sanzionatorio e riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.). Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, infatti, il ricorso in cassazione è ammissibile avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge; situazione, quest'ultima, senz'altro estranea al caso di specie.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO r‘i if ; D