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Ordinanza — n. 34729/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34729/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34729/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERE CHIARA nato a CONSELVE il 03/05/1972 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA con sentenza in data 30/04/2019 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA in data 28/01/2016 nei confronti di ROVERE CHIARA in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 12 della rubrica.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34729/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERE CHIARA nato a CONSELVE il 03/05/1972 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA con sentenza in data 30/04/2019 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA in data 28/01/2016 nei confronti di ROVERE CHIARA in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 12 della rubrica.

Parole chiave

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procedure di ricorso diritto a un difensore procedura di revisione penale ricorso effettivo ricusazione del pubblico ministero difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERE CHIARA nato a CONSELVE il 03/05/1972 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA con sentenza in data 30/04/2019 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA in data 28/01/2016 nei confronti di ROVERE CHIARA in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 12 della rubrica.

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, di persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Liinammissibilità del ricorso determina, a norma dellrticolo 616 cod. proc. pen., la condanna i della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di -i 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHIO tiU,U — DEPOSI