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Ordinanza — n. 34727/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34727/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTINI ADELMO nato a GUIDONIA MONTECELIO il 21/08/1968 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO 1.La CORTE di APPELLO di ROMA con sentenza in data 22/05/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 04/07/2019 nei confronti di BATTISTINI ADELMO in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E (rapine aggravate e violazione alla normativa sulle armi).

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina, a norma delkarticolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di 2.3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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difesa penale diritto a un difensore violazioni della legge sulle armi rapina qualificata indennità del difensore d'ufficio traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTINI ADELMO nato a GUIDONIA MONTECELIO il 21/08/1968 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.La CORTE di APPELLO di ROMA con sentenza in data 22/05/2020 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA in data 04/07/2019 nei confronti di BATTISTINI ADELMO in relazione ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E (rapine aggravate e violazione alla normativa sulle armi).

2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, di persona.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma delkarticolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di 2.3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore LUIGI AGOSTINACCHI