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Ordinanza — n. 34726/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34726/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34726/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MLOUKI AYOUB nato il 20/04/1991 KOURAICHI ABDELLAH nato il 30/01/1990 FECHA TARIK nato il 27/11/1980 avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di ANCONA con sentenza in data 06/04/2017 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA in data 17/09/2014 nei confronti di MLOUKI AYOUB, Kouraichi Abdellah e Fecha Tarik in relazione al reato di cui agli artt. 62 n.7, 110 e 648 cod. pen 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, di persona.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 34726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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aggravamento della pena modificazione delle conclusioni motivi di cassazione revisione della sentenza penale oltraggio alla corte motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
articolo 616 c.p
L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MLOUKI AYOUB nato il 20/04/1991 KOURAICHI ABDELLAH nato il 30/01/1990 FECHA TARIK nato il 27/11/1980 avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di ANCONA con sentenza in data 06/04/2017 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA in data 17/09/2014 nei confronti di MLOUKI AYOUB, Kouraichi Abdellah e Fecha Tarik in relazione al reato di cui agli artt. 62 n.7, 110 e 648 cod. pen 2. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, di persona.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

5. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021 Il Consigliere Estensore ungI AGOS_TINACCHIO Il Predènte SE