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Ordinanza — n. 34724/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34724/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34724/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare della stessa città, con cui DELLAGAREN VITTORIO è stato condannato per il reato di ricettazione di tre carte di credito, oggetto di furti, e di uso indebito delle anzidette carte. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.

Regesto Legislator

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art. 648 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34724/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.

Parole chiave

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offesa al credito abuso di carte-chèques carta assegni credito al consumo inquadramento del credito danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN VITTORIO nato a SALUZZO il 26/09/1992 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare della stessa città, con cui DELLAGAREN VITTORIO è stato condannato per il reato di ricettazione di tre carte di credito, oggetto di furti, e di uso indebito delle anzidette carte. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante de qua, ha posto in risalto che l'imputato aveva operato plurimi prelievi, come indicati nell'editto accusatorio, così che il fatto non poteva ritenersi di particolare tenuità. SiffattA motivazione si pone in linea con l'orientamento di questa Corte Sez. 2, (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, Rv. 186765) secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne' decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata.

In particolare, con riguardo alla ricettazione di carte di credito, si è rilevato che, trattandosi di titoli utilizzabili da parte del titolare con molteplici atti di acquisto con pagamento differito, il loro valore strumentale si sovrappone al valore economico intrinseco.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R.