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Ordinanza — n. 34723/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide specific legal and factual grounds for criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34723/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely censured the lower court's decision without offering specific legal or factual arguments. The appellant failed to meet the statutory requirement of contrasting the contested decision with precise grounds of dissent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 c.p.p.; La critica argomentata contro un provvedimento deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, pena l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds of dissent legal and factual criticism procedural requirements appeal court costs and fine motivi di cassazione motivi di rigore motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 c.p.p.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584
Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONIELLO CARMINE nato a NAPOLI il 16/10/1977 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; f?'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di BARONIELLO CARMINE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Corte territoriale, l'atto d'appello garantiva "lo standard, seppur minimo di ammissibilità".

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa. Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga _ p_ •