Ordinanza — n. 34720/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACATAPANO MICHELE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 707 c.p.), deducendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione all'esiguo disvalore del fatto e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di elementi oggettivi positivamente valorizzabili a tal fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 c.p.), deducendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione all'esiguo disvalore del fatto e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di elementi oggettivi positivamente valorizzabili a tal fine.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO MICHELE nato a MILANO il 07/01/1974 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CATAPANO MICHELE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 707 c.p.), deducendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione all'esiguo disvalore del fatto e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche in presenza di elementi oggettivi positivamente valorizzabili a tal fine.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a dedurre del tutto genericamente l'eccessività della pena e la presenza di elementi oggettivi valutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche. Ciò già rende il ricorso inammissibile. Giova ad ogni modo aggiungere che nessun vizio, sindacabile in questa sede, inficia la motivazione della sentenza impugnata che ha condiviso la scelta del primo giudice di discostarsi dal minimo edittale e di non concedere le anzidette attenuanti in ragione dei precedenti penali e delle modalità della condotta, "che ha avuto luogo di notte e nei pressi di private abitazioni".
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga Ir — • 5 TA