Ordinanza — n. 34719/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna di PIACENTINI ALESSANDRO alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali aggravate) il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per essere l'affermazione della responsabilità stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, pur se ritenuta solo parzialmente credibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTINI ALESSANDRO nato a FROSINONE il 20/07/1982 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna di PIACENTINI ALESSANDRO alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina e lesioni personali aggravate) il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per essere l'affermazione della responsabilità stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, pur se ritenuta solo parzialmente credibile.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha dato adeguata risposta alla doglianza del ricorrente in ordine al difetto di credibilità della persona offesa (v. f. 17 della sentenza impugnata) e ha rimarcato che la deposizione di quest'ultima, pur non necessitando di riscontri esterni, trovava conforto nel contenuto del Referto del Pronto soccorso, attestante lesioni personali compatibili con le modalità dell'aggressione, e nella testimonianza dell'assistente della Polizia di Stato, descrittiva delle condizioni della persona offesa allorché si era recata in Questura a denunciare i fatti. Le doglianze del ricorrente, peraltro generiche, si risolvono dunque nella mancata condivisione delle valutazioni svolte dalla Corte d'appello e nella sollecitazione ad effettuare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), in special modo ove si ponga attenzione alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta dai Giudici del merito.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppi