Ordinanza — n. 34718/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale di Piacenza, con cui VERJONI RICCARDO e XEKA BAHRI sono stati condannati per i reati di rapina e lesioni aggravate) i difensori dei predetti imputati hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di VERJONI RICCARDO ha dedotto vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità nonché violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore di XEKA BAHRI ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non essere stati tenuti presenti i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34718/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di VERJONI RICCARDO ha dedotto vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità nonché violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore di XEKA BAHRI ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non essere stati tenuti presenti i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERJONI RICCARDO nato a PIACENZA il 30/08/1996 XEKA BAHRI nato il 05/07/1996 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale di Piacenza, con cui VERJONI RICCARDO e XEKA BAHRI sono stati condannati per i reati di rapina e lesioni aggravate) i difensori dei predetti imputati hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di VERJONI RICCARDO ha dedotto vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità nonché violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il difensore di XEKA BAHRI ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per non essere stati tenuti presenti i criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena.
2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 La Corte d'appello ha condiviso le valutazioni del Tribunale in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, che fin dai primi momenti immediatamente successivi al fatto avevano reso versioni collimanti nei tratti essenziali e in molti dettagli, "descrivendolo nei termini di un'aggressione subita da parte di cinque giovani stranieri che, dopo avere loro chiesto una sigaretta, al loro rifiuto li avevano circondati e percossi dopo aver chiesto denaro, privandoli nel corso dell'aggressione di un portafogli e di un telefono cellulare e provocando loro lesioni personali".
Le doglianze del ricorrente VERJONI RICCARDO si risolvono dunque nella mancata condivisione delle valutazioni svolte dalla Corte d'appello e nella sollecitazione ad effettuare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), in special modo ove si ponga attenzione alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta dai Giudici del merito. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata neanche con riguardo al trattamento sanzionatorio, invero posto in discussione dai ricorrenti con deduzioni del tutto generiche e, quindi, non consentite.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore