Ordinanza — n. 34717/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANICOLAI DANIELE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo la mancanza di motivazione e l'inosservanza della legge per non essere state spiegate le ragioni della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 bis c.p..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 624 bis c.p, art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34717/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., deducendo la mancanza di motivazione e l'inosservanza della legge per non essere state spiegate le ragioni della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 bis c.p..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAI DANIELE nato a MACERATA il 01/01/1975 avverso la sentenza del 24/06/2020 del GIP TRIBUNALE di MACERATA Idato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NICOLAI DANIELE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo la mancanza di motivazione e l'inosservanza della legge per non essere state spiegate le ragioni della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 624 bis c.p..
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Ne discende che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. e, quindi, il ricorso è inammissibile.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presi