Ordinanza — n. 34716/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADIOP ABDOULAYE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.), deducendo erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 c.p.), deducendo erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ABDOULAYE nato a KHOMBOLE( SENEGAL) il 26/06/1975 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. DIOP ABDOULAYE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p.), deducendo erronea applicazione della legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha negato la menzionata attenuante, in ragione del quantitativo della merce sequestrata (48 orologi) e "del valore, tutt'altro che modesto, che la vendita di alcuni di questi - di marchi notoriamente costosi, come Rolex - avrebbe potuto determinare se portata a conclusione". Così argomentando, il giudice di merito si è uniformato all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695), secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante, prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Gioyanna Verga t"..-,r-a. J-- • i ESTI5OSI1AT A IN (