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Ordinanza — n. 34715/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34715/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34715/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO DOMENICO nato a POLICORO il 25/08/1976 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, con cui BIANCO DOMENICO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo sia alla deposizione del teste Grasso Antonio sia al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.648 cpv c.p.. Il 7 maggio 2021 è pervenuta memoria difensiva, con cui si è chiesta la trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria, non ravvisandosi profili di inammissibilità.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34715/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo sia alla deposizione del teste Grasso Antonio sia al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.648 cpv c.p.. Il 7 maggio 2021 è pervenuta memoria difensiva, con cui si è chiesta la trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria, non ravvisandosi profili di inammissibilità.

Parole chiave

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indennità per testimone risarcimento del danno prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria indagine su reati finanziari danno differenziale testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni dì esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO DOMENICO nato a POLICORO il 25/08/1976 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera, con cui BIANCO DOMENICO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo sia alla deposizione del teste Grasso Antonio sia al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.648 cpv c.p.. Il 7 maggio 2021 è pervenuta memoria difensiva, con cui si è chiesta la trasmissione del ricorso alla sezione ordinaria, non ravvisandosi profili di inammissibilità.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già formulate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, ha rimarcato che l'appellante aveva sollevato dubbi in relazione alla deposizione resa da Grasso Antonio, che, invece, aveva fornito una lineare ricostruzione dei motivi per cui non aveva presentato una tempestiva denuncia di smarrimento del carnet di assegni e aveva disconosciuto la firma di traenza, apposta sul titolo in esame. Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni, formulate nel ricorso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). Deve poi rilevarsi che, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p., la Corte d'appello ha posto in risalto che l'importo dell'assegno non era irrisorio e la condotta aveva leso non solo gli interessi dei titolare del conto ma anche l'affidamento del prenditore. Siffatta motivazione si pone in linea con l'orientamento di questa Corte Sez. 2, (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, Rv. 186765) secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni dì esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Presidente Il Consigliere estensore GiTanna Verga Giuseppina A. R. Pacilli _ -i----3—EV-1--r) S %TATA \