Ordinanza — n. 34714/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui EKOME INNOCENT è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di una bicicletta, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur in difetto della volontà dolosa dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34714/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKOME INNOCENT nato a EDO STATE( NIGERIA) il 27/01/1982 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui EKOME INNOCENT è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di una bicicletta, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur in difetto della volontà dolosa dell'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che l'imputato aveva reso dichiarazioni non credibili, avendo affermato di avere comprato la bicicletta da un sudamericano per 30 euro, senza spiegare dove l'avesse comprata e le modalità della negoziazione. In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio 2007, Rv. n. 236914).
E, nel caso di specie, la non credibile versione, fornita dall'imputato, sulla provenienza della cosa ricevuta, come rimarcato nella sentenza impugnata, è è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga DEPoSi T.