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Ordinanza — n. 34713/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34713/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34713/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA FABIO nato a CAGLIARI il 13/11/1978 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui BENOSSA FABIO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un'autovettura. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p. e per essere i precedenti penali dell'imputato stati valutati due volte, sia per negare l'attenuante anzidetta che per applicare la recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34713/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p. e per essere i precedenti penali dell'imputato stati valutati due volte, sia per negare l'attenuante anzidetta che per applicare la recidiva.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati guida nonostante revoca della patente reato di pirateria della strada infrazione qualificata grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOSSA FABIO nato a CAGLIARI il 13/11/1978 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui BENOSSA FABIO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un'autovettura. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p. e per essere i precedenti penali dell'imputato stati valutati due volte, sia per negare l'attenuante anzidetta che per applicare la recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato la stessa doglianza già sollevata dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattesa con argomentazioni immuni da vizi. La Corte territoriale, infatti, nell'escludere l'attenuante de qua, ha posto in risalto che erano "le modalità dell'azione (guida senza patente in ora notturna di un veicolo con numero di telaio abraso e targa sostituita) e i precedenti dell'imputato, che inducevano a escludere la fattispecie attenuata". Siffatta motivazione si pone in linea con l'orientamento di questa Corte Sez. 2, (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, Rv. 186765) secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., l'aspetto patrimoniale non è nè esclusivo nè decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata.

Deve aggiungersi che non si presta a censura nemmeno l'avere valorizzato i precedenti penali dell'imputato sia per escludere l'attenuante de qua che per riconoscere la recidiva, trattandosi di valutazioni che operano su piani diversi, così che non può dirsi che lo stesso elemento è stato considerato due volte al medesimo fine.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli anna Verga D c-1-3 C) S AT A 2 D