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Ordinanza — n. 34712/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34712/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34712/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, con cui RICCHIUTI COSIMO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di più oggetti preziosi, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per essersi la Corte territoriale limitata ad affermare che la qualificazione giuridica, formulata dal giudice di primo grado, era corretta.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34712/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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ricettazione occultamento di beni prove acquisite illegalmente fine di indebito profitto favoreggiamento comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCHIUTI COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 23/07/1994 Lz:Cti-7 avverso la sentenza dei 30/09/2020 della CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, con cui RICCHIUTI COSIMO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di più oggetti preziosi, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per essersi la Corte territoriale limitata ad affermare che la qualificazione giuridica, formulata dal giudice di primo grado, era corretta.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità e, comunque, manifestamente infondato. Contrariamente a quanto del tutto genericamente dedotto dal ricorrente, la Corte d'appello ha dato conto di tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, contestato all'imputato, avendo rimarcato che quest'ultimo era stato trovato in possesso di più oggetti preziosi e non aveva dato spiegazione della loro provenienza. In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

E, nel caso di specie, la mancata indicazione della provenienza della cosa ricevuta, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli