Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34711/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding identification, qualification, and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34711/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the arguments presented. The appellant reiterated complaints already rejected by the Court of Appeal concerning her identification, the legal qualification of the facts under Article 712 of the Penal Code, and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the lower court correctly applied existing case law regarding the subjective element of the crime and the requirements for granting leniency, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 712 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, and the lower court's application of established case law regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods and the criteria for generic mitigating circumstances is not subject to revision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specificity grounds crime of receiving stolen goods generic mitigating circumstances subjective element of crime procedural vitiations legal qualification of facts contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 712 c.p.
Art. 62 bis c.p.
44071 del 25 settembre 2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
art. 712 c.p
art. 62 bis c.p
44071 del 25 settembre 2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella
In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa
Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUSCA AMALIA SIMONA nato a HOREZU VALCEA( ROMANIA) il 13/11/1994 avverso la sentenza dei 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con cui TRUSCA AMALIA SIMONA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di ricettazione. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata; - violazione di legge e vizi della motivazione per non essere i fatti stati qualificati ai sensi dell'art. 712 c.p.; - vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 La ricorrente ha reiterato le medesime doglianze già disattese dalla Corte d'appello che, quanto all'identificazione, ha rilevato che l'imputata era stata compiutamente identificata al momento del fatto dagli operanti e che nel frangente aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, "non emergendo elementi tali da far supporre che avesse dichiarato false generalità, essendo poi rimasta assente dal processo senza eccepire alcunché in merito alle sue corrette generalità". 2.2 Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte territoriale ha escluso che i fatti potessero essere ricondotti nell'ambito dell'art. 712 c.p., rinviando alle argomentazioni del primo decidente e sostanzialmente rimarcando che l'imputata era stata trovata nella disponibilità della consolle e non aveva fornito una attendibile giustificazione della provenienza illecita della stessa.

In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. I 2.3 Nel denegare le attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi positivamente valorizzabili, la Corte del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle menzionate circostanze può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il