Ordinanza — n. 34710/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui LEANZA GIOVANNI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 c.p, art. 628 c.p, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34710/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina impropria - ha ritenuto sussistenti gli estremi della violenza, perché l'imputato, al fine di assicurarsi l'impunità, aveva ostacolato l'autonomia psico-fisica dell'operatore di Polizia giudiziaria intervenuto, sicché il reato di cui all'art. 337 c.p. restava assorbito in quello complesso di cui all'art. 628 c.p. 2.2 Adeguata e corretta è anche la motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANZA GIOVANNI nato a CATANIA il 19/04/1952 avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui LEANZA GIOVANNI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina impropria in luogo di quello di cui all'art. 337 c.p.;
2) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva, applicata solo per la presenza di precedenti penali e senza un giudizio sulla maggiore pericolosità del reo;
3) violazione di legge e vizi della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina impropria - ha ritenuto sussistenti gli estremi della violenza, perché l'imputato, al fine di assicurarsi l'impunità, aveva ostacolato l'autonomia psico-fisica dell'operatore di Polizia giudiziaria intervenuto, sicché il reato di cui all'art. 337 c.p. restava assorbito in quello complesso di cui all'art. 628 c.p. 2.2 Adeguata e corretta è anche la motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).
Esente da vizi è anche la motivazione sulla recidiva, applicata non solo per i precedenti penali dell'imputato ma anche perché "il reato nella sua obiettiva gravità era certamente dimostrativo non solo di una capacità delinguenziale ma anche espressione di una assai aggravata capacità criminale dell'imputato".3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga C" - 1,-