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Ordinanza — n. 34709/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34709/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34709/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, con cui ROSA ARMANDO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un motore di una autovettura. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti vizi:

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34709/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata per la mancata concessione dell'art. 648 cpv c.p.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito spese del veicolo a motore reato di pirateria della strada infrazione privilegiata reati contro il patrimonio altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA ARMANDO nato a SORICO il 31/03/1954 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco, con cui ROSA ARMANDO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un motore di una autovettura. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti vizi:

1) violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato per relationem la motivazione della pronuncia di primo grado, senza considerare le dichiarazioni dell'imputato sulla non consapevolezza della provenienza illecita del bene e il valore particolarmente tenue del bene;

2) violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato;

3) violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza impugnata per la mancata concessione dell'art. 648 cpv c.p.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la Corte d'appello ha affermato di condividere le argomentazioni del primo giudice, che aveva dato conto in modo completo della ricostruzione del fatto e delle risultanze processuali; la medesima Corte ha poi passato in rassegna gli elementi dedotti dalla difesa, pervenendo ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Giova ricordare che è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929). 2.2 Il secondo motivo non è consentito, avendo la Corte territoriale adeguatamente e correttamente argomentato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. f 5 della sentenza).

A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.2.3 Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p., il Collegio del merito ha evidenziato che il valore intrinseco dei beni di provenienza illecita e il rilevante danno, arrecato ai proprietari delle autovetture, erano ostativi alla riconducibilità del fatto nell'ambito della norma invocata.

Siffatta motivazione si pone in linea con l'orientamento di questa Corte (Sez.. 2, n. 3731 del 22/05/1990, Rv. 186765) secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R