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Ordinanza — n. 34707/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34707/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34707/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui PERRONE MARCO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un ciclomotore. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34707/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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incidente motociclistico contravvenzione alla circolazione guida nonostante revoca della patente risarcimento per atto illecito altri reati saccheggio

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MARCO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 10/07/1975 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 9(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui PERRONE MARCO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un ciclomotore. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di ricettazione, dovendosi al più ritenere configurato un furto, stante le dichiarazioni in tal senso dell'imputato. Peraltro, non vi sarebbe stata prova della consapevolezza dell'imputato sulla provenienza delittuosa della res;

2) violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati. 2.1 II ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha diffusamente motivato sulla non veridicità delle dichiarazioni dell'imputato e si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. E, nel caso di specie, la non credibile versione, fornita dall'imputato, sulla provenienza della cosa ricevuta, come affermato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mela fede. 2.2 Adeguata e corretta è anche la motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato. 2 1-/ Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). Esente da vizi è anche la motivazione sulla pena, avendo la Corte d'appello evidenziato che il primo giudice si era attestato sul minimo edittale quanto alla sanzione della reclusione e su una misura congrua ed adeguata alla obiettività del fatto e alla personalità del suo autore, quanto alla sanzione della multa.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giusepp