Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34706/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34706/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34706/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltagirone ha annullato la sentenza del Giudice di pace della stessa città limitatamente al capo b) dell'imputazione e disposto la restituzione degli atti al medesimo giudice; ha confermato la sentenza quanto alla condanna di ALEO GIACOMO per il reato di cui all'art. 636 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - vizi della motivazione in relazione agli artt. 192, 546 e 533 c.p.p.; - violazione di legge, per essere stato ritenuto sussistente il reato pur in difetto dell'elemento soggettivo, richiesto dalla norma; - violazione di legge per non avere il giudice del merito specificato la pena base e l'aumento a titolo di continuazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 636 c.p, art. 606 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34706/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 20 aprile 2018 e che contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente ai sensi della lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazione motivata giusto motivo allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivi di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 636 c.p
art. 606 c.p
e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEO GIACOMO nato a CALTAGIRONE il 25/07/1964 avverso la sentenza del 18/02/2020 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltagirone ha annullato la sentenza del Giudice di pace della stessa città limitatamente al capo b) dell'imputazione e disposto la restituzione degli atti al medesimo giudice; ha confermato la sentenza quanto alla condanna di ALEO GIACOMO per il reato di cui all'art. 636 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - vizi della motivazione in relazione agli artt. 192, 546 e 533 c.p.p.; - violazione di legge, per essere stato ritenuto sussistente il reato pur in difetto dell'elemento soggettivo, richiesto dalla norma; - violazione di legge per non avere il giudice del merito specificato la pena base e l'aumento a titolo di continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato il 20 aprile 2018 e che contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato, devono innanzi tutto ritenersi inammissibili tutte le censure avanzate dal ricorrente ai sensi della lett.

e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Ne discende che non sono consentite le doglianze relative ai denunciati vizi della motivazione. Generiche devono invece ritenersi le eccepite erronee applicazioni della legge penale, che in realtà si traducono nella prospettazione di ulteriori e - come detto - indeducibili vizi di motivazione della sentenza impugnata. Giova aggiungere che la doglianza relativa alla mancata specificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione non è consentita in questa sede anche per non essere stata sottoposta al vaglio del giudice dell'appello.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Presidente Il Consigl