Ordinanza — n. 34705/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a FENZI ANNALISA e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, per avere il Collegio del merito ritenuto inammissibile l'appello per asserita genericità del motivo, in cui, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non si sarebbe fatto un mero rinvio per relationem a una memoria ma sarebbero stati indicati i punti e capi impugnati e spiegate le ragioni dell'insussistenza dei reati ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34705/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENZI ANNALISA nato a VERONA il 20/09/1962 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha ridotto la pena inflitta dal giudice di primo grado a FENZI ANNALISA e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge, per avere il Collegio del merito ritenuto inammissibile l'appello per asserita genericità del motivo, in cui, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non si sarebbe fatto un mero rinvio per relationem a una memoria ma sarebbero stati indicati i punti e capi impugnati e spiegate le ragioni dell'insussistenza dei reati ascritti.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale non solo ha affermato che i motivi dì appello richiamavano genericamente una memoria, senza individuare alcuna specifica censura, ma, ad ogni modo, ha anche motivatamente ritenuto esistenti gli elementi costitutivi dei reati, ascritti alla ricorrente. La doglianza sollevata dalla ricorrente è, quindi, del tutto priva di specificità, non essendoci alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata e non contenendo alcun riferimento alle ragioni per cui le deduzioni, formulate nella memoria, si sarebbero dovute ritenere decisive ai fini della decisione.
Al riguardo giova ricordare che questa Corte (Sez. 1, n. 26536 del 24/6/2020, Rv. 279578) ha già affermato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. E' quindi onere della parte, che deduca l'omessa valutazione, indicare in fase di impugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra la memoria e la pretesa nullità, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame, proposto sul punto.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
2. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensor