Ordinanza — n. 34704/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACAVAZZA SABINA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il delitto di truffa), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale dato eccessivo rilievo ai precedenti penali al fine di disattendere la richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p, art. 62 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA SABINA nato a ACQUI TERME il 05/05/1978 avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. CAVAZZA SABINA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il delitto di truffa), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale dato eccessivo rilievo ai precedenti penali al fine di disattendere la richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che la pena fosse adeguata in considerazione della gravità del danno, arrecato alla persona offesa (perdita di un camper trasferito a un terzo in buona fede), e della capacità a delinquere dell'imputata, che aveva dimostrato una particolare attitudine a porre in essere condotte truffaldine. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta alla ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Sfugge ad ogni rilievo censorio anche il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte d'appello fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
?._ dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga P-0 S I