Ordinanza — n. 34703/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con cui MARTINA CRISTIAN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione ai danni dei genitori. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, frutto di un'incongrua e frettolosa valutazione degli elementi di prova.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 c.p, art. 372 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34703/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale che ha posto a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato le due denunce presentate dal padre, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per il sopravvenuto decesso del denunciante, riscontrate dalla deposizione testimoniale del brigadiere Rizzo Giuseppe, oltre che dalle c.n.r. e dalle annotazioni d servizio acquisite con il consenso delle parti, relative agli interventi dei Carabinieri presso l'abitazione dei Martina e alle denunce sporte dai coniugi Martina ai danni del figlio.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA CRISTIAN nato a MESAGNE il 02/11/1985 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con cui MARTINA CRISTIAN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione ai danni dei genitori. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, frutto di un'incongrua e frettolosa valutazione degli elementi di prova.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale che ha posto a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato le due denunce presentate dal padre, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per il sopravvenuto decesso del denunciante, riscontrate dalla deposizione testimoniale del brigadiere Rizzo Giuseppe, oltre che dalle c.n.r. e dalle annotazioni d servizio acquisite con il consenso delle parti, relative agli interventi dei Carabinieri presso l'abitazione dei Martina e alle denunce sporte dai coniugi Martina ai danni del figlio.
La Corte del merito ha aggiunto che la mancata conferma da parte della madre, nei confronti della quale era stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per procedere per il reato di cui all'art. 372 c.p., non era idonea a scalfire il rappresentato quadro probatorio; peraltro la stessa aveva presentato denuncia mentre il marito era ricoverato in ospedale e quindi senza avere subito nessuna coartazione della volontà da parte di quest'ultimo. A fronte di siffatti rilievi, le critiche difensive non sono deducibili nel giudizio di legittimità, delineando una rilettura e una reinterpretazione delle fonti di prova, apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità, in special modo ove si ponga attenzione all'ampiezza descrittiva e alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta in sede di merito.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna