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Ordinanza — n. 34702/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34702/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34702/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui Absi Slahhedine Ben Mabrouk è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cu agli artt. 474 e 648 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p.; - vizi della motivazione con riguardo alla carenza della condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 648 c.p. ; - vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 474 c.p, art. 648 c.p, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p.; - vizi della motivazione con riguardo alla carenza della condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 648 c.p. ; - vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite contraffazione di merci ricorso per inadempienza ricettazione rivendita restituzioni all'esportazione

Disposizioni normative citate

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art. 474 c.p
art. 648 c.p
474 c.p.; - vizi della motivazione con riguardo alla carenza della condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 648 c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABSI SLAHHEDINE BEN MABROUK nato il 01/10/1962 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui Absi Slahhedine Ben Mabrouk è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cu agli artt. 474 e 648 c.p. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p.; - vizi della motivazione con riguardo alla carenza della condizione di procedibilità per il reato di cui all'art. 648 c.p. ; - vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 D ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale che ha evidenziato che era risultato che l'imputato, titolare della gestione dell'attività, deteneva la merce, destinata alla vendita, che era di indubbia natura contraffatta, come accertato da personale specializzato. A fronte di siffatti rilievi, le critiche difensive non sono deducibili nel giudizio di legittimità, delineando una rilettura e una reinterpretazione delle fonti di prova, apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità, in special modo ove si ponga attenzione all'ampiezza descrittiva e alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta in sede di merito. 2.2 Quanto alle residue doglianze, deve rilevarsi che il Collegio d'appello ha negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti specifici dell'imputato e così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il rìconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga e"e „