Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34701/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34701/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34701/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui ADDEZIO MAURO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione alla valutazione della prova.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione alla valutazione della prova.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione riscossione di pene pecuniarie maggiorazione dissuasiva esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDEZIO MAURO nato a NAPOLI il 13/06/1979 avverso la sentenza dei 31/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con cui ADDEZIO MAURO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione alla valutazione della prova.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto del tutto genericamente vizi nella valutazione della prova ma non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli )9 Gio