Ordinanza — n. 34700/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di TAJKUNOVIC MIHAILO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa. Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34700/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAIKUNOVIC MIHAILO nato il 20/10/1964 avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di TAJKUNOVIC MIHAILO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa. Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il President