Ordinanza — n. 34699/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. nei confronti di Buonavoglia Raimondo e ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di Tarallo Ciro. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di Buonavoglia Raimondo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo carenti le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Il difensore di Tarallo Ciro ha dedotto i seguenti motivi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis c.p, art. 474 c.p, art. 129 c.p, art. 599 c.p, art. 648 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34699/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Quanto al ricorso proposto da Buonavoglia Raimondo deve rilevarsi che l'art. 599-bis, comma 1, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARALLO CIRO nato a NAPOLI il 06/05/1947 BUONAVOGLIA RAIMONDO nato a NAPOLI il 17/05/1973 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha rideterminato la pena ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. nei confronti di Buonavoglia Raimondo e ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di Tarallo Ciro. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di Buonavoglia Raimondo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo carenti le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Il difensore di Tarallo Ciro ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.;
2) vizi della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ex art. 474 c.p.;
2) vizi della motivazione con riguardo alla recidiva. E' pervenuta memoria nell'interesse di Tarallo Ciro, con cui si è chiesta la rimessione del ricorso sul ruolo "ordinario".
2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Quanto al ricorso proposto da Buonavoglia Raimondo deve rilevarsi che l'art. 599-bis, comma 1, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, c.p.p. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 dell'8/5/2003, Zardini, Rv. 226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che 2 Y impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599 bis c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Rv. 271258).
Ciò posto, deve rilevarsi, nel caso in esame, che il ricorrente non può dedurre la doglianza sollevata, per di più in termini del tutto generici e senza alcun confronto con la sentenza impugnata. 2.2 Passando al ricorso proposto da Tarallo Ciro, deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalle intercettazioni telefoniche, confermate dalle dichiarazioni degli imputati, dal sequestro degli attrezzi e delle etichette false, ha tratto la prova della responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascrittigli.
In particolare, il Collegio del merito ha osservato che gli imputati mettevano in vendita motoseghe e altri prodotti come oggetto di marchio registrato e quindi di qualità nettamente superiore, che ingannavano l'acquirente, atteso che il marchio falso era di dimensioni identiche a quello originario Bosh, Honda, Sthil, Hitachi. La Corte d'appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.
Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 9/5/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 4/3/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. 2.3 Adeguata e corretta è anche la motivazione in ordine alla recidiva, avendo la Corte territoriale non solo richiamato i precedenti penali specifici nel quinquennio ma anche ritenuto che la condotta de qua era dimostrativa di perdurante pericolosità sociale.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ìn Roma, udienza camerale del