Ordinanza — n. 34697/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a PUGLIESE RAFFAELE dal Giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione per non essere il fatto stato qualificato come furto anziché come riciclaggio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis c.p, art. 129 c.p, art. 599 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34697/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a PUGLIESE RAFFAELE dal Giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione per non essere il fatto stato qualificato come furto anziché come riciclaggio.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/01/1970 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI!dato avviso gleTDar—-g udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis c.p.p., ha ridotto la pena inflitta a PUGLIESE RAFFAELE dal Giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione per non essere il fatto stato qualificato come furto anziché come riciclaggio.
2. Il ricorso è inammissibile. L'art. 599-bis, comma 1, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, c.p.p. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 dell'8/5/2003, Zardini, Rv. 226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599 bis c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Rv. 271258).2 Ciò posto, deve rilevarsi, nel caso in esame, che il ricorrente non può dedurre la doglianza sollevata relativa alla qualificazione giuridica del fatto.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacil