Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address new evidence regarding invoice dates. The court rejected the claim that invoices proved 2010 agricultural activity. The appeal was inadmissible as it merely disagreed with lower court fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Francesco Nicolazzi inadmissible. The appellant argued that invoices proved agricultural activity in 2010, but the appellate court had already rejected this, noting the invoices referred to 2011. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant simply disagreed with the lower court's evaluation of existing evidence without presenting new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses disagreement with the lower court's factual findings or requests a re-evaluation of evidence already considered, as the court cannot substitute its own assessment of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLAZZI FRANCESCO nato a CROTONE il 13/08/1984 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni reati e la condanna per il reato di truffa ai danni dell'INPS) il difensore di NICOLAZZI FRANCESCO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per essere l'affermazione della responsabilità stata basata su elementi illogicamente valutati.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato ad affermare che le fatture prodotte sarebbero state dimostrative dell'attività svolta dai braccianti nell'anno 2010. Tale deduzione è stata già sollevata dinanzi alla Corte d'appello, che l'ha disattesa, avendo rimarcato che le fatture prodotte erano riferibili all'anno 2011 e dunque ad epoca successiva a quella di cui si discute, così che non poteva ritenersi che fosse stata svolta un'effettiva attività agricola nel 2010. Le doglianze del ricorrente si risolvono dunque nella mancata condivisione delle valutazioni svolte dalla Corte d'appello e nella sollecitazione ad effettuare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), in special modo ove si ponga attenzione alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta dai Giudici del merito.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli Giovanna Verga