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Ordinanza — n. 34695/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and factual arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Battista Valenti's cassation appeal inadmissible because it merely criticized the lower court's reasoning without citing specific legal grounds or factual elements. The appellant failed to meet the procedural requirement of providing a detailed argumentative critique as mandated by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The appeal must contain a specific, argumentative critique of the contested decision by explicitly citing the legal grounds and factual elements supporting the dissent, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural requirements appeal code criminal procedure argumentative critique mandatory motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di VALENTI GIOVANNI BATTISTA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per non essere stata verificata la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584
Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI GIOVANNI BATTISTA nato a CASAZZA il 28/05/1961 avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di VALENTI GIOVANNI BATTISTA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per non essere stata verificata la sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata, senza effettuare alcun pur minimo riferimento a passi della motivazione stessa. Ciò è inammissibile, essendosi esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta".

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli