Ordinanza — n. 34694/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, con cui TOMASELLI FRANCESCO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 c.p, art. 648 c.p, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34694/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI FRANCESCO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 15/07/1958 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, con cui TOMASELLI FRANCESCO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati ascritti all'imputato, essendo stato trascurato che dalla deposizione dei testi sarebbe emerso che la contraffazione era grossolana e non essendo stati compiuti accertamenti sulla falsità dei segni distintivi. Non sarebbe stata data inoltre risposta adeguata alle doglianze relative al difetto dell'elemento psicologico;
2) vizi della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali, che però sarebbero risalenti nel tempo.
2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati. 2.1 II ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - quanto al delitto di cui all'art. 474 c.p. - nel respingere i motivi d'appello, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile, le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato erano contraffatti. Il Collegio del merito si è correttamente conformato - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell11/12/2013, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.
Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 9/5/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 4/3/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
Correttamente, quindi, l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione, essendo stato trovato in possesso dei beni in questione e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno motivato anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati addebitati, non avendo lo stesso prodotto documentazione né fornito alcuna spiegazione circa la provenienza della merce. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure del ricorrente, incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali, non sono consentite. 2.2 Adeguata e corretta è anche la motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. IL n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 ma