Ordinanza — n. 34693/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGJINI GJOVALIN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha ridotto la pena in relazione al reato di truffa), deducendo vizi della motivazione, per essere l'affermazione della responsabilità stata basata sul riconoscimento fotografico dell'imputato, effettuato in palese violazione della legge, e per essere stato ritenuto integrato il reato di truffa, nonostante il difetto di artifizi e raggiri.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 34693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI GJOVALIN nato a SHKODER( ALBANIA) il 19/10/1986 avverso la sentenza del 30/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; 7//'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GJINI GJOVALIN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha ridotto la pena in relazione al reato di truffa), deducendo vizi della motivazione, per essere l'affermazione della responsabilità stata basata sul riconoscimento fotografico dell'imputato, effettuato in palese violazione della legge, e per essere stato ritenuto integrato il reato di truffa, nonostante il difetto di artifizi e raggiri.
2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che il riconoscimento fotografico dell'imputato, pur avvenuto mostrando una sola fotografia, era pienamente affidabile, perché la persona offesa già conosceva l'imputato, avendo avuto con lui rapporti di lavoro. La menzionata Corte ha aggiunto che la fattura, rilasciata dalla persona offesa, era stata emessa in favore della ditta dell'imputato. Quanto agli artifizi e ai raggiri, la Corte del merito ha adeguatamente spiegato in cosa essi sono consistiti (v. f. 9 della sentenza impugnata), rimarcando, in particolare, che l'imputato aveva creato l'apparenza sulla bontà della vendita del materiale, inducendo in errore i venditori.
Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni, formulate nel ricorso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838).
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina A. R. Pacilli D C