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Ordinanza — n. 34692/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34692/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34692/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FEMIA FRANCESCO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa ai danni di Cortesi Raffaele e ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di truffa ai danni di Formicola Federico), deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p.: - erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.

Regesto Legislator

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art. 62 bis c.p, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34692/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 c.p.: - erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa danno patrimoniale procurato con astuzia contraffazione di merci truffa all'assistenza sociale frode all'imposta sul valore aggiunto reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis c.p
4 c.p.: - erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEMIA FRANCESCO nato a LOCRI il 17/08/1987 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. FEMIA FRANCESCO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa ai danni di Cortesi Raffaele e ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di truffa ai danni di Formicola Federico), deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p.: - erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La Corte territoriale ha affermato che la condotta truffaldina era insita nel fatto che l'imputato, "ben consapevole di non volere adempiere al contratto, aveva fatto credere all'acquirente di possedere il bene, mostrandogli le fotografie dello stesso e descrivendone con minuzia le caratteristiche, con ciò inducendo la persona offesa in errore sull'esistenza del bene e sulla serietà del venditore e quindi producendo l'effetto di un consenso viziato". Al cospetto della motivazione della sentenza impugnata deve rilevarsi che le deduzioni, formulate nel ricorso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838). 2.2 Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695) è ferma nel ritenere che l'applicazione dell'anzidetta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli, subiti dalla parte offesa.

Tale non può dirsi, nel caso in esame, il pregiudizio arrecato alla persona offesa, che ha versato un acconto di 200,00 euro. 2.3 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata relativamente al diniego delle attenuanti generiche. Al riguardo, infatti, la Corte territoriale ha affermato che risultavano ostativi i precedenti penali dell'imputato e, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. n. 249163).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consigliere este