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Ordinanza — n. 34690/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34690/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34690/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui FLORIO ALFREDO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno bancario, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:

Regesto Legislator

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art. 468 c.p, art. 62 bis c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34690/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizi della motivazione per prescrizione del reato, maturata a settembre/ottobre 2020.

Parole chiave

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frode nel pignoramento abbandono del procedimento per truffa inchiesta per frode fiscale ricettazione recupero dei costi truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 468 c.p
art. 62 bis c.p
44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L.
art. 129 c.p
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez.
art. 616 c.p
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO ALFREDO nato a ACIREALE il 01/09/1972 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale, con cui FLORIO ALFREDO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per la ricettazione di un assegno bancario, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) vizio della motivazione, per la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia della testimonianza di Cipriotti Francesco, soggetto dal quale l'imputato avrebbe ricevuto l'assegno, il cui nominativo non sarebbe stato indicato prima a causa dello stato di detenzione dell'imputato;

2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

3) violazione di legge e vizi della motivazione per prescrizione del reato, maturata a settembre/ottobre 2020.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità e, comunque, manifestamente infondati. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che la ricostruzione difensiva sulla provenienza della cosa era assolutamente incredibile, così che la stessa era sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, e non poteva accogliersi la richiesta di rinnovazione dibattimentale. Deve ribadirsi che, come già chiarito da questa Corte Suprema, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez.

II, sentenza n. 41808 del 27 settembre 2013, Rv. 256968); e la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. VI, sentenza n. 1256 del 28 novembre 2013, Rv. 258236).

Onere, questo, non soddisfatto dal ricorrente. 2.2 La Corte d'appello, nel denegare le attenuanti generiche stante il difetto di elementi positivamente valorizzabili a tal fine, ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 2.3 Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. un., n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266; Sez. un., n. 23428 del 2 marzo 2005, Rv. 231164, e Sez. un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Rv. 239400) 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 maggio 2021 Il Consig